La nostra storia incomincia nel maggio del 2013, quando a Silvia (il nome è di fantasia per tutelare la sua privacy) vengono diagnosticati due disturbi specifici dell’apprendimento (DSA): dislessia e disortografia. La bambina, che frequenta la seconda classe della scuola primaria, è arrivata alla diagnosi dopo un lungo percorso di colloqui e valutazioni a cura della logopedista, della neuropsicomotricista e della neuropsichiatra infantile presso l’USL di Aosta; a conclusione di tutto, la neuropsichiatra rilascia alla famiglia la famosa certificazione, che consentirà a Silvia di ottenere a scuola un piano didattico personalizzato che preveda misure dispensative e strumenti compensativi per favorire il suo percorso di studio.
L’autunno successivo Silvia inizia la terza e poco dopo io la prendo in carico su richiesta dei genitori, per il supporto alle sue difficoltà e un sostegno psicologico globale; nella primavera del 2014, dietro mio consiglio, i genitori inoltrano all’INPS richiesta per ottenere l’indennità di frequenza. Si tratta di un assegno mensile, previsto dalla legge n. 289 dell’11 ottobre 1990, che viene riconosciuto a tutti i minori che presentino «difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età» e, quindi, anche ai ragazzi con DSA, a patto che frequentino una scuola pubblica o privata oppure centri ambulatoriali e per il solo periodo di frequenza, che comunque, in condizioni normali, corrisponde all’intero anno scolastico. La procedura non è molto pubblicizzata, ma di per sé è piuttosto semplice: la richiesta va inoltrata dal pediatra e i genitori devono allegare tutta la documentazione utile, in particolare – e di per sé sarebbe sufficiente – la diagnosi del neuropsichiatra infantile; successivamente, una commissione medica istituita presso l’INPS incontra il minore e i genitori ai quali pone alcune domande al fine di verificare la situazione; infine, la commissione attribuisce l’indennità.
Tutto sembrerebbe piuttosto automatico, e in effetti così dovrebbe essere, se non altro perché – lo ribadisco – l’indennità mensile di frequenza è un diritto previsto dalla legge. In realtà, al contrario, automatico non è, dal momento che l’INPS – ad Aosta come in tante altre regioni d’Italia – si arroga il diritto di negare l’indennità anche a fronte di una situazione certificata dall’USL. E così, la nostra Silvia non ottiene l’assegno, che tuttavia alla sua famiglia servirebbe veramente, visto che hanno acquistato per lei un computer e software specifici per i DSA e che sostengono ingenti spese per il percorso di sostegno. Quale criterio la commissione medica abbia utilizzato per decidere che a Silvia l’indennità non spettasse, non è dato saperlo.
Passa il tempo. Silvia termina la terza e in estate, dopo ulteriori valutazioni, le viene diagnosticata anche la discalculia, a completare un quadro già di per sé non semplice. A settembre del 2014, prospettandosi per la bambina nuovi cicli di trattamento logopedico rispetto alla matematica e comunque continuando il percorso di sostegno psicologico, con tutti i costi che ciò comporta, i genitori inoltrano nuova domanda per l’indennità di frequenza, anche alla luce dell’aggiornamento diagnostico della neuropsichiatra. All’incontro presso la commissione medica, oltre a Silvia e ai genitori, mi presento anche io, in qualità di specialista che ha in carico la bambina; il colloquio mi lascia perplesso, ma propongo alcune mie riflessioni e confido nel fatto che, a fronte di un DSA di tipo misto e anche piuttosto serio, corroborato dalla certificazione della neuropsichiatra e dalle mie considerazioni, la commissione attribuisca l’assegno di frequenza senza alcun problema.
E invece, manco a dirlo, anche questa volta l’indennità viene negata. La motivazione scritta inviata ai genitori lascia non solo perplessi, ma addirittura stupefatti: a dire della commissione, la bambina non presenta difficoltà tali da non riuscire a svolgere adeguatamente i compiti della propria età. Vi invito, a questo punto, a riflettere un momento: una bambina di nove anni che legge con grande fatica, che scrive commettendo quantità incredibili di errori tali da rendere faticosa la comprensione anche a se stessa, che non riesce a fare calcoli elementari e a memorizzare le tabelline, che deve usare il computer a scuola e a casa per leggere (con la sintesi vocale) e scrivere (con appositi programmi che la aiutano nell’autocorrezione degli errori), e che in più deve affidarsi a professionisti che la supportino nello studio e nella riabilitazione, come si può anche solo pensare che non presenti le «difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età» previste dalla normativa? Quale criterio, torno a ripetere, la commissione INPS adotta per negare, a fronte di una situazione palese e per di più certificata, un diritto previsto dalla legge?
Mi confronto quindi con la presidente della sezione aostana dell’AID (Associazione Italiana Dislessia), poi effettuo numerose ricerche sia di tipo normativo, sia rispetto a situazioni analoghe – purtroppo numerose – nel resto d’Italia; certi di essere dalla parte della ragione e con il mio pieno appoggio, i genitori di Silvia, questa volta, propongono ricorso avverso la decisione della commissione medica. Nuovo invio di documenti, nuovo colloquio avanti la commissione ricorsi dell’INPS, ogni volta una tortura per la bambina. Ovviamente, ci sono anche io; e questa volta chiedo espressamente di parlare con la commissione, a colloquio finito, senza Silvia né genitori: riferisco le mie osservazioni professionali, racconto tutto il percorso fatto con la bambina in un anno, sottolineo la sua situazione e la reale necessità, per la famiglia, di questo aiuto economico. Il medico, che mi ascolta attentamente, alla fine commenta: «Sì, ne sono convinto anche io; e comunque, ne hanno diritto per legge». Ecco. E allora perché, invece, chi doveva assegnare l’indennità – la commissione medica e la commissione ricorsi sono sempre interne alla stessa INPS… – non lo ha fatto subito al momento della richiesta? Perché i genitori di Silvia hanno dovuto impiegare tempo ed energie per proporre un ricorso che avrebbero potuto evitare? Forse, non sapremo mai la risposta…
Ma tant’è: il ricorso viene accolto, Silvia avrà il suo assegno mensile di frequenza, con gli arretrati dallo scorso settembre e per tre anni, con la possibilità di successivo rinnovo. Una vittoria che però lascia l’amaro in bocca per come, ancora una volta, il “sistema Italia” è capace di distinguersi.
Ho voluto raccontare questa storia affinché i genitori delle tante Silvia che faticano a causa dei disturbi dell’apprendimento, ai quali l’INPS non attribuisca l’indennità di frequenza, non si diano per vinti e facciano ricorso, per vedersi riconosciuto un diritto previsto dalla legge e troppo spesso negato senza motivi legittimi. Presso lo Studio Sinapsi, dove lavoro insieme ad altre psicologhe psicoterapeute, una logopedista e una neuropsicomotricista dell’età evolutiva, offriamo consulenza, valutazione e trattamento per i minori con DSA, nonché supporto ai genitori lungo tutto il percorso diagnostico e riabilitativo più opportuno.
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