Siamo ormai al secondo anno scolastico in cui le istituzioni della Valle d’Aosta adottano il modello regionale di Piano Didattico Personalizzato (PDP), approvato con DGR 23 agosto 2019, n. 1130 e introdotto appunto dall’anno 2019-20. Si tratta di un documento realizzato dal Comitato tecnico scientifico nel corso dell’anno 2017-18, al termine di un lungo lavoro di studio e confronto e sulla base del modello nazionale e delle indicazioni fornite dalle istituzioni che ne avevano già costruito uno proprio.
Tuttavia — nonostante il periodo di sperimentazione e il tempo trascorso, e nonostante il PDP venga compilato ogni anno per decine di alunni in ogni scuola —, sono ancora molti i dubbi e le inesattezze che si rilevano nella compilazione dei PDP da parte dei team docenti e dei consigli di classe, con la conseguenza che spesso (molto spesso…) i genitori degli studenti con DSA devono affrontare lunghe discussioni per ottenere che ai propri figli vengano riconosciuti misure e strumenti adeguati ai disturbi certificati e garantiti dalla legge.
Non solo: anche quando il PDP viene compilato correttamente, sono all’ordine del giorno i casi di una sua scorretta applicazione da parte degli insegnanti, così che misure e strumenti sulla carta adeguati e fondamentali per i ragazzi con disturbi dell’apprendimento vengono poi nella realtà dei fatti non concessi oppure concessi in modo errato.
Le «verifiche orali a compensazione di quelle scritte»
A proposito della valutazione degli studenti con DSA, vediamo che cosa prevedono le fonti normative.
Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari.
Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti […] devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica […] sono adottati […] gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli.
2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare – relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove – riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria.
È proprio sulla base di quest’ultima disposizione che tra le strategie di valutazione contenute nei PDP — compreso quello adottato in Valle d’Aosta — è contenuta quella di «Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera)».
Sul sito dell’Associazione Italiana Dislessia possiamo leggere:
Alla base di una corretta capacità di valutazione restano la conoscenza della persona e la verifica degli errori ricorrenti, utili a comprendere in cosa consistono gli errori tipici del disturbo specifico d’apprendimento.
https://www.aiditalia.org/it/faq-insegnanti-dislessia-a-scuola
Dove un’insufficienza nello scritto è imputabile a un DSA, e non alla mancanza di studio, è opportuno prevedere una compensazione orale.
Questo perché, è risaputo, una prestazione insufficiente in una verifica scritta di uno studente con disturbi dell’apprendimento può dipendere — e molto spesso dipende — dalle difficoltà che lui incontra sotto diversi punti di vista:
Dunque, va da sé che, al fine di valutare l’impegno nello studio e il livello di apprendimento di un ragazzo con DSA la cui prestazione in una verifica scritta sia insufficiente, occorre dargli la possibilità di essere interrogato oralmente sui medesimi argomenti. Se la prestazione orale risulta adeguata e, comunque, sufficiente, si opera la compensazione del voto, con la conseguenza che il voto finale debba essere sufficiente.
Media o non media: la risposta del Ministero
E qui nasce il problema. Nonostante, in italiano, la parola «compensare» abbia un significato ben preciso, la maggior parte degli insegnanti — e, purtroppo, anche dei dirigenti scolastici — si è sempre ostinata a sostenere che il voto dell’interrogazione orale di compensazione debba fare media con il voto insufficiente dello scritto precedente. Ma questa è una contraddizione in termini, per almeno due motivi.
Il primo motivo è che, se il voto fa media, allora non si tratta di un orale a compensazione dello scritto, bensì di un’interrogazione a se stante, con voto proprio e indipendente: in altre parole, un’interrogazione in più, una fatica ulteriore per lo studente con DSA, il cui voto resta appunto un voto in più. Voto che, oltretutto — ma a questo gli insegnanti pensano mai? —, non fa semplicemente media con quello del precedente scritto, ma fa media con tutti gli altri, di fatto diventando pressoché inutile a qualsivoglia compensazione.
Il secondo motivo è ancora più importante: il voto dello scritto resta insufficiente, e va esso stesso a fare media con tutti gli altri. Dal momento che molto spesso questo voto è davvero basso — ho visto io stesso tantissimi 4, specie quando la verifica scritta non è differenziata per i ragazzi con DSA rispetto a quella per il resto della classe —, la conseguenza drammatica è che la media dello studente per quella materia resta compromessa, soprattutto quando (e ciò accade molto frequentemente) gli scritti insufficienti sono più di uno, se non tutti.
Tanti genitori, in questi anni, hanno sostenuto lunghe discussioni con insegnanti e dirigenti su questo punto; io stesso, nella mia attività di consulenza alle famiglie, mi sono trovato a confrontarmi sul tema, sentendomi rispondere sempre e soltanto che il voto dell’orale deve fare media con quello dello scritto.
Una posizione “ufficiale” sulla questione, tuttavia, esiste. Al quesito se il voto della compensazione orale debba sostituire quello dello scritto insufficiente ha risposto nel 2016 il prof. Guido Dell’Acqua, referente del MIUR, Ufficio IV, Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione.
Sollecitato dalle associazioni Relessica, Beautiful Mind, DI.RE. FA.RE., Orto del Sapere e S.O.S. Dislessia Alta Val di Cecina «sul Piano Didattico Personalizzato e il periodo di osservazione di 90 giorni», il prof. Dell’Acqua ha risposto con chiarezza:
«Gli alunni che hanno diritto alla compensazione orale delle prove scritte con prove orali compensano appunto le prove scritte e quindi se la prova orale è buona non ha senso che il voto finale sia una media… Quantomeno dovrebbe essere una media pesata con peso preponderante sulla prova orale».
In occasione del convegno La valutazione didattica dei ragazzi con DSA, tenutosi a Parma il 20 aprile 2016, Dell’Acqua, affrontando il discorso, ha detto testualmente:
«Sostanzialmente anche questa cosa volevo chiarire e sono contento di essere registrato in modo che possa restarne traccia.
Quando si dice nei piani didattici personalizzati “lo studente può compensare con prove orali le prove scritte deficitarie”, allora se uno guarda “compensare” sulla Treccani vede compensare… c’è scritto cosa vuol dire… e lo sappiamo tutti no? Allora io vorrei capire perché ci sono dei professori che fanno media, cioè se allo scritto prende 4 e all’orale prende 6 va beh totale 5; ma non è questa la compensazione.
La compensazione si fa [così]: le parti che nello scritto sono state deficitarie gliele chiedo all’orale, se all’orale le sa allora basta… finito, lo scritto va rivalutato, questa è la compensazione.
Me l’hanno dovuto chiedere delle associazioni, me l’hanno dovuto chiedere sulla rete, ho dovuto metterlo nero su bianco e poi vanno con questo scritto dai dirigenti, ma a me sembra… È italiano, basta consultare un dizionario!»
Il testo riporta fedelmente le parole del rappresentante del MIUR, il cui intervento si può ascoltare in questo video:
Vi consiglio comunque di vedere il video completo della conferenza di Guido Dell’Acqua, davvero molto interessante, soprattutto perché fornisce le indicazioni ministeriali per tutta la parte di valutazione dei ragazzi con DSA. Se anche gli insegnanti e i dirigenti guardassero con attenzione questo intervento, non ci sarebbero più dubbi — e, quindi, discussioni con i genitori — sulla valutazione.
Conclusioni
A questo punto, appaiono chiarissime due conclusioni.
La prima è che non esistono spazi né per dubbi, né per interpretazioni personali diverse: le parole del prof. Dell’Acqua definiscono chiaramente la posizione del Ministero rispetto alle prove orali a compensazione degli scritti insufficienti: il voto dell’orale compensa completamente quello dello scritto, non deve fare media con esso. Agli insegnanti e ai dirigenti scolastici che mi leggono rivolgo un caloroso invito: informatevi, ascoltate, seguite queste indicazioni, che provengono dal MIUR e che voi non potete disattendere.
La seconda conclusione è che non devono più verificarsi discussioni tra docenti e genitori su questo punto. E nel caso in cui si verificassero, ai genitori consiglio di stampare l’intervento del prof. Dell’Acqua e su questo basare le proprie richieste, formalmente e con decisione, dal momento che una corretta valutazione delle proprie prestazioni scolastiche è un diritto, sacrosanto e garantito dalla legge, di ogni studente con DSA, e non può essere compromessa dalle conseguenze dei propri disturbi.
Per ogni necessità, come sempre, io sono a vostra completa disposizione.
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