Condividi:          Sentite questa. Nel mese di gennaio una mia cliente ha chiesto l’indennità di frequenza per la figlia con diagnosi di DSA. La domanda è stata respinta, ma questo era ovvio, lo sapevamo fin dall’inizio; quindi ha proposto ricorso alla commissione medica di seconda istanza, e anche questo era ovvio; attendiamo l’esito del ricorso. Ma non […]
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Sentite questa. Nel mese di gennaio una mia cliente ha chiesto l’indennità di frequenza per la figlia con diagnosi di DSA. La domanda è stata respinta, ma questo era ovvio, lo sapevamo fin dall’inizio; quindi ha proposto ricorso alla commissione medica di seconda istanza, e anche questo era ovvio; attendiamo l’esito del ricorso. Ma non è questo il problema, fin qui nihil novi sub sole
A febbraio la ragazzina in questione è stata convocata per essere sottoposta ad una visita specialistica da parte di un neuropsichiatra dell’USL, diverso da quello che a suo tempo aveva stilato la diagnosi; nella lettera di convocazione era scritto che tale visita costituiva «Accertamento ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70». Ebbene, io conosco la normativa di riferimento per i DSA e per gli assegni di frequenza, per cui mi sono stupito per il fatto che tale legge regionale non mi tornasse alla mente. Dunque, sono andato a cercarla. L’articolo 37 di questa disposizione normativa (il cui titolo è Norme comuni per le commissioni sanitarie regionali e dell’U.S.L.) recitava, al comma 9: «Le commissioni, al fine di un migliore apprezzamento diagnostico, di una più esatta valutazione della minorazione e di un corretto recupero funzionale e sociale dell’interessato, possono avvalersi dei competenti servizi dell’U.S.L.».
Ho scritto recitava. Già, perché proprio questo articolo 37, insieme ad altri, è stato abrogato dall’art. 8 della legge regionale 7 luglio 1995, n. 22; a sua volta, quest’ultima legge è stata abrogata dall’art. 9 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11, che è quella attualmente in vigore per la disciplina del procedimento di accertamento dell’invalidità civile: quella in base alla quale si presenta una domanda per ottenere l’indennità di frequenza, si svolge l’intero procedimento e si propone ricorso in caso di rigetto. E che potete trovare qui. La conseguenza è che la visita cui la mia cliente ha dovuto sottoporsi è stata disposta dalla commissione medica sulla base di una norma di legge non più in vigore in quanto abrogata. Non solo: successivamente all’abrogazione di tale articolo, nessun’altra successiva norma di legge – in particolare, la legge regionale 11/1999 attualmente in vigore – ha previsto la possibilità di disporre visite specialistiche in corso di accertamento, perciò la visita medica in questione era del tutto contra legem.
Ora, già io sono sul piede di guerra perché l’indennità di frequenza, pur dovuta per legge ai minori con diagnosi di DSA, sistematicamente viene negata. Adesso sono ancor più arrabbiato, perché non posso concepire che una commissione medica dell’USL disponga un accertamento (o qualunque altro atto) sulla base di una norma di legge abrogata nel 1995 – ventidue anni fa! – e non più sostituita da altra analoga. Non posso concepire che medici della sanità pubblica non sappiano che la visita che intendono disporre non può più essere disposta perché quella norma che la consentiva non c’è più. Non posso concepirlo, punto.
Poi, con il beneficio del dubbio, posso anche sbagliarmi io e non aver trovato una nuova norma che preveda visite specialistiche di questo tipo. Intanto, però, quella norma non c’è più, ed è tipico del nostro bel Paese che si continui a citarla, dopo ventidue anni, in un atto amministrativo formale. È una presa in giro nei confronti di noi cittadini, che le leggi siamo tenuti a rispettarle sempre, pena sanzioni immediate. E questi medici?
Ma svegliatevi!

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